Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo
-
Diritti Umani +
Diritti e
Doveri +
Diritti
+
Diritti
Umani traditi
10 dicembre 1948 - Assemblea Generale dell'ONU
Preambolo
· Considerato che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana, i loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
· Considerato che il
disconoscimento ed il disprezzo dei diritti
dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità e che
l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godano della libertà di parola e di credo e
della libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione
dell'uomo.
· Considerato che è indispensabile
che i diritti dell'uomo siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla
ribellione contro la tirannia e l'oppressione.
· Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli
tra le Nazioni;
· Considerato che i popoli Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro
fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della
donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita
in una maggiore libertà.
· Considerato che gli stati membri
si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
· Considerato che una concezione
comune di questi diritti e di queste libertà è
della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni.
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L'assemblea generale
proclama:
la presente Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale
comune da raggiungersi da tutti i popoli e
da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto
di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale ed internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra i popoli degli stessi
Stati membri, quanto fra quelli dei
territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
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Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
Art. 2
Ad ogni individuo spettano tutti
i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, d’opinione politica o di
altro genere, d’origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia che
tale territorio sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi altra limitazione di
sovranità.
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla
vita, alle libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Art. 4
Nessun individuo potrà essere
tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
Art. 5
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudele, inumani o degradanti.
Art. 6
Ogni individuo ha diritto, in
ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Art. 7
Art. 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Art. 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Art. 10
Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri, nonché‚ della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Art. 11
Ogni individuo accusato di un
reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in
un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato
per un comportamento commissivo od ommissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non
costituisce reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del
pari essere inflitta alcuna pena superiore a
quell’applicabile al momento in cui il reato sia
stato commesso.
Art. 12
Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del
suo onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
Art. 13
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
Art. 14
Ogni individuo ha il diritto di
cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni. Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite.
Art. 15
Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza.
Art. 16
Uomini e donne in età adatta
hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali
diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere
concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale
e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato.
Art. 17
Ogni individuo ha il diritto ad
avere una proprietà sua personale o in comune
con altri. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà.
Art. 18
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo, e la libertà
di manifestare, isolatamente o in comune, e sia
in pubblico che in privato, la propria religione
o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Art. 19
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di opinione e di espressione, incluso il
diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni
mezzo e senza riguardo a frontiere.
Art. 20
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a
far parte di un'associazione.
Art. 21
Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di
accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il
fondamento dell'autorità di governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di
libera votazione.
Art. 22
Ogni individuo, in quanto membro
della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione, attraverso
lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei
diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
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IMPORTANTE commento all'art. 18 dei Diritti
dell'Uomo e della
Costituzione italiana art. 21:
La libertà di
opinione ed espressione sono il cuore della
democrazia. Ognuno ha diritto di avere le
proprie opinioni senza interferenze e diritto
alla libertà di espressione, il che include la
libertà di scoprire, ricevere e diffondere
informazioni ed idee d’ogni genere, senza
curarsi di frontiere, sia verbalmente che
tramite qualunque mezzo di comunicazione di sua
scelta. Nessuno può essere oggetto di alcuna
forma di restrizione, nocumento o sanzione a
causa di dichiarazioni, opinioni o credenze che
abbia espresso.
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